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Il regime fiscale dei redditi derivanti dall'affitto di beni agricoli

In conformità al Codice Tributario, i redditi derivanti dall'affitto di beni agricoli inclusi nel patrimonio personale sono classificati nella categoria dei redditi ottenuti dalla cessione in uso di beni. Secondo quanto previsto dal Codice Tributario, l'affitto consiste nella locazione di beni agricoli.


Può essere affittato qualsiasi bene agricolo, tra i quali:


a) i terreni agricoli, cioè i terreni agricoli produttivi - seminativi, vigneti, frutteti, vivai viticoli, colture di luppolo e di gelsi, pascoli boschivi, terreni occupati con costruzioni e impianti agro-zootecnici, impianti di piscicoltura e per la bonifica, vie tecnologiche, piattaforme e le strutture di stoccaggio che servono a soddisfare le esigenze della produzione agricola, i terreni non produttivi che possono essere organizzati e utilizzati per la produzione agricola;

b) gli animali, le costruzioni di qualsiasi genere, le macchine, le attrezzature e altri beni simili destinati allo sfruttamento agricolo.

IMPORTANTE!!! Per il contratto di affitto è richiesta la forma scritta "ad substantiam".

La registrazione del contratto di affitto:

l'affittuario deve depositare una copia del contratto presso il consiglio locale nella cui circoscrizione si trovano i beni agricoli affittati, per essere iscritti in un registro speciale tenuto dal segretario del consiglio locale. Quando i beni affittati si trovano nella circoscrizione di più consigli locali, una copia del contratto deve essere depositata presso ciascun consiglio locale nella cui circoscrizione si trovano i beni affittati;

l'affittuario ha l'obbligo di registrare il contratto concluso tra le parti, nonché le modifiche apportate successivamente, entro 30 giorni dalla conclusione/modifica dello stesso, presso l'ente fiscale competente, ossia presso l'ente fiscale nella cui circoscrizione ha eletto domicilio.

Il reddito netto ricavato dall'affitto viene stabilito ad ogni pagamento tramite la detrazione dal reddito lordo delle spese determinate tramite l'applicazione del 40% sul reddito lordo.


La spesa deducibile relativa al reddito, determinata ad una quota forfettarie del 40% sul reddito lordo, rappresenta l'usura dei beni affittati e le spese sostenute per la manutenzione e la riparazione degli stessi, le imposte e le tasse di proprietà dovute in conformità della legge, le commissioni trattenute dagli intermediari, i premi assicurativi pagati per il bene concesso in uso, il rispettivo eventuale non conseguimento dei redditi stimati dall’affitto, a causa delle condizioni naturali sfavorevoli, quali: grandine, siccità, inondazioni, incendi etc.

L'imposta sui redditi da affitto viene calcolata, ad ogni pagamento dell’affitto, tramite l'applicazione della quota del 16% sul reddito netto. L’imposta così calcolata, viene trattenuta e versata nel budget dello stato fino al 25, incluso, del mese successivo a quello in cui è stata trattenuta.

L'imposta relativa ai redditi dall’affitto, calcolata, trattenuta e versata da parte dell’affittuario rappresenta l'imposta finale.

Il contributo alle assicurazioni sanitarie viene determinato applicando l’aliquota del 5,5% sulla base imponibile. Per le persone fisiche che conseguono redditi dall'affitto di beni agricoli, in regime di trattenuta alla fonte dell'imposta sul reddito, la base mensile imponibile del contributo alle assicurazioni sanitarie è la differenza tra il reddito lordo e la spesa deducibile determinata tramite l'applicazione della quota del 40% sul reddito lordo. Questo non può essere superiore a 5 volte lo stipendio medio lordo utilizzato come base di calcolo del budget per le assicurazioni sociali di stato, approvato tramite la legge del budget delle assicurazioni sociali dello Stato.

La base imponibile del contributo alle assicurazioni sanitarie viene evidenziata mensilmente nella decisione fiscale. La base mensile imponibile evidenziata come tale non può essere inferiore a uno stipendio minimo lordo nazionale, se il reddito per cui viene calcolato il contributo è l'unico conseguito.

Il pagamento del contributo alle assicurazioni sanitarie determinato tramite la decisione di imposizione annuale, viene eseguito entro 60 giorni dalla data di comunicazione della decisione. Gli importi eccedenti vengono compensati o restituiti in conformità al Codice di procedura fiscale.

Gli affittuari hanno l'obbligo di compilare e presentare entro il 25, incluso, del mese successivo a quello in cui sono stati pagati i contributi, il modulo 112 - "Dichiarazione riguardante gli obblighi di pagamento dei contributi sociali, dell'imposta sul reddito e dell'evidenza nominale delle persone assicurate" in cui vengono dichiarati i redditi dall’affitto e i contributi individuali alle assicurazioni sanitarie calcolati e trattenuti, nonché l'evidenza nominale delle persone assicurate.

La dichiarazione viene trasmessa per mezzo di posta elettronica certificata, in conformità della legge. Per la presentazione della dichiarazione, l’affittuario deve essere dotato di un certificato qualificato, rilasciato alle condizioni della Legge n. 455/2001 riguardante la firma elettronica.

Fonte: ANAF

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